FAQ
In questa pagina sono raccolte le domande più frequenti che ci vengono poste riguardo il problema dell’isolamento acustico delle abitazioni.
ESISTONO DEI LIMITI PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO STABILITI PER LEGGE?
Sì, i limiti sono definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997: “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.
Il D.P.C.M. 5.12.97 determina i minimi requisiti acustici che devono avere le varie partizioni degli edifici e sorgenti sonore interne (pareti, solai, facciate e impianti) in opera, allo scopo di ridurre il livello di esposizione al rumore degli occupanti.
Tale Decreto si applica a tutti gli edifici costruiti dopo il 20 febbraio 1998.
QUALI SONO I LIMITI DI LEGGE?
Esistono diversi parametri che variano in funzione della destinazione d’uso delle unità immobiliari (ad esempio un ospedale dovrà avere un maggior isolamento rispetto ad una abitazione); sono invece indipendenti dalla zona in cui si trova l’edificio ed alla situazione acustica ambientale, per cui un immobile in una città rumorosa dovrà avere gli stessi requisiti di un immobile che si trova in una zona molto silenziosa.
I parametri considerati per legge, sono così definiti:
- R'w = indice del potere fonoisolante tra divisori di diverse unità abitative (in opera).
Consiste nella capacità di una partizione (orizzontale o verticale) di limitare il passaggio di rumori aerei. I limiti di R’w sono minimi consentiti e si applicano solo tra due distinte unità immobiliari.
- D2m,nT,w = indice dell’isolamento acustico di facciata (in opera).
Caratterizza la capacità della partizione di abbattere i rumori aerei provenienti dall’esterno.
I limiti D2m,nT,w sono valori minimi consentiti, riguardano le singole facciate degli ambienti abitativi e sono indipendenti dal rumore all’esterno dell’edificio.
- L'n,w = indice di livello di rumore di calpestio (in opera).
I limiti di L’nw sono valori massimi consentiti e caratterizzano la capacità di un solaio di abbattere i rumori impattivi tra ambienti diversi.
- LASmax = livello di rumore degli impianti a funzionamento discontinuo (in opera).
In pratica viene valutato misurando il “picco massimo” di rumore emesso da un impianto, misurato in ambienti diversi da quello in cui il rumore si origina.
Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
- LAeq = livello di rumore degli impianti a funzionamento continuo (in opera).
Viene valutato misurando il “livello costante” di rumore emesso da un impianto, misurato in ambienti diversi da quello in cui il rumore si origina.
Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
PER PROGETTI DI NUOVE COSTRUZIONI O RISTRUTTURAZIONI, A COSA SERVE LA VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DELL’IMMOBILE?
A nostro parere è di fondamentale importanza la fase di progettazione acustica di tutti gli elementi dell’edificio, in modo che il progetto sia conforme ai requisiti richiesti dal DPCM 5.12.97 visti in precedenza.
Una corretta progettazione acustica permette di:
- raggiungere con maggior facilità e precisione i limiti previsti per legge;
- realizzare un fabbricato acusticamente performante, aumentandone il valore;
- risparmiare tempi e costi di esecuzione ed eventuale adeguamento;
- cautelarsi da eventuali successive contestazioni per vizi acustici.
E’ OBBLIGATORIA LA PRESENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE CONGIUNTAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA?
In Lombardia sì, come previsto dalla Legge Regionale n.13 del 2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”.
Le legge prevede che progetti relativi a nuove costruzioni debbano essere corredati da apposita valutazione da parte di un tecnico competente in acustica ambientale, che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal DPCM 5.12.97 (vedi sopra).
Differentemente, i progetti relativi a ristrutturazioni ed interventi su edifici esistenti devono essere corredati da sola dichiarazione del progettista, che attesti il rispetto del DPCM 5.12.97, quando gli interventi ”ne modifichino le caratteristiche acustiche”, quindi nei casi di:
- Sostituzione di serramenti di facciata;
- Frazionamento di unità immobiliari o grosse modifiche distributive di una unità immobiliare;
- Rifacimento di colonne di scarico;
- Sostituzione o installazione di impianti;
- Rifacimento di pavimentazioni con demolizione dei sottofondi.
A CONCLUSIONE DELLE OPERE E’ OBBLIGATORIO IL COLLAUDO ACUSTICO? A COSA SERVE?
E’ obbligatorio all'atto della presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità, che prevede l'attestazione del rispetto in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti: ciò risulta impossibile da determinare se non vengono effettuate delle misurazioni in opera.
Questo perché pur partendo dal medesimo progetto, l’accuratezza o meno dell’esecuzione dell’opera può portare a risultati notevolmente differenti. Non esistono strutture ben progettate che possano rispettare le previsioni, senza una messa in opera accurata.
L'esecuzione del collaudo acustico può essere di grande importanza:
- per i costruttori, per evidenziare difetti ed errori in una fase in cui è ancora possibile intervenire e porre rimedio;
- per gli acquirenti, per essere consapevoli delle caratteristiche acustiche del proprio immobile e del possibile valore;
- per i venditori, per mettersi al riparo da eventuali contestazioni per vizi e difetti acustici.
COME VIENE ESEGUITO IL COLLAUDO ACUSTICO?
Il collaudo acustico viene eseguito da un tecnico competente in acustica, mediante l'utilizzo di adeguati strumenti di misura e sorgenti sonore.
Le misure vanno effettuate sulle pareti divisorie tra i diversi appartamenti, solai, facciate ed impianti: va verificato che generando un determinato tipo di rumore in un ambiente, nei locali adiacenti il livello di pressione sonora normalizzato non superi i valori previsti dalla normativa.
Per eseguire il collaudo acustico è necessario poter avere accesso all’unità immobiliare in esame e agli appartamenti confinanti.
HO COMPRATO UNA NUOVA ABITAZIONE, COME POSSO SAPERE SE SONO RISPETTATI I LIMITI DI LEGGE?
Potete dubitare che non vi sia sufficiente isolamento acustico e quindi non siano rispettati i limiti di legge, quando:
Sentite distintamente le voci o la televisione dei vicini;
Siete disturbati dai passi dei vicini del piano di sopra o percepite chiaramente il rumore di oggetti che cadono sul pavimento del piano di sopra (rumori impattivi);
Siete disturbati dal traffico stradale o da rumori esterni all’edificio;
Sentite distintamente gli sciacquoni e gli scarichi idrici dei vicini;
Siete disturbati dal rumore dell’ascensore condominiale;
Siete disturbati dal rumore della centrale termica o caldaia condominiale.
Se vi riconoscete in questi casi allora è possibile che i Requisiti Acustici dell’edificio non siano rispettati, ma per accertare con certezza l’esistenza di vizi è necessario far eseguire un collaudo acustico ad opera di un tecnico competente.
COSA POSSO FARE SE ACCERTO CHE I REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEL MIO IMMOBILE NON SONO RISPETTATI?
Se i requisiti non sono rispettati, significa che l’immobile non è stato realizzato correttamente secondo quanto previsto dalla legge e quindi l’acquirente può chiedere un risarcimento dei danni, perché la casa necessita di lavori edili per essere rimessa a norma.
Per la quantificazione dei danni solitamente viene stimato un costo pari alle opere di adeguamento.
VERSO QUALI SOGGETTI MI POSSO RIVALERE?
Le figure che posso essere coinvolte sono essenzialmente quattro:
1-Il venditore, se ha venduto un immobile affetto da vizi;
2-L’impresa costruttrice (appaltatore/costruttore), se il manufatto non è stato eseguito a regola d’arte e con una messa in opera accurata;
3-Il progettista, se il progetto è errato o carente. Il progettista ha l'obbligo di redigere il progetto in modo conforme alle vigenti normative e alla regola d'arte;
4-Il direttore dei lavori, se l’esecuzione non è conforme al progetto.
ENTRO QUANTO TEMPO MI POSSO RIVALERE?
Le possibilità per l'acquirente sono due:
1-Entro un anno dall'acquisto e entro otto giorni dalla scoperta, può rivalersi nei confronti del venditore per i vizi (art. 1490 c.c.);
2-Entro dieci anni dal termine della costruzione e entro un anno dalla scoperta, può rivalersi per i difetti (art. 1669 c.c.) nei confronti del venditore-committente (se ha attivamente preso parte al processo edilizio), del costruttore, del progettista e del direttore dei lavori.
Per l'acustica, trattandosi di vizi/difetti occulti, la scoperta si può far coincidere con la perizia di un tecnico acustico che attesti il non rispetto dei requisiti di legge. Da questo momento partono i termini per eseguire la denuncia.
La denuncia può essere effettuata con qualsiasi mezzo, ma è sempre meglio tramite lettera raccomandata.
Studi e valutazioni di acustica ambientale - Acustica architettonica ed edilizia - Acustica industriale
________________________________________________________________________________________